VEGA

Condizioni generali di fornitura

I. Termini di validita
1. VEGA esegue forniture e fornisce prestazioni esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di contratto. Eventuali modifiche e integrazioni richiedono la forma scritta. Condizioni divergenti della controparte non valgono nemmeno non siano espressamente in contraddizione.
2. Queste condizioni generali di contratto valgono anche per tutte le commesse future, senza che sia necessario farvi ancora una volta espressamente riferimento.

II. Offerte e prezzi
1. Se non sono designate espressamente come vincolanti, le offerte si intendono senza impegno in tutte le loro parti.
2. In caso di offerte designate come vincolanti, la stipula del contratto avviene se l’offerta viene accettata dal committente entro un termine di due settimane a partire dalla data dell’offerta. Una volta decorso tale termine, VEGA non è più vincolata all’offerta. Negli altri casi le ordinazioni generano un contratto solamente dopo la conferma da parte di VEGA. VEGA si riserva il diritto di rifiutare ordinazioni o di richiedere garanzie.
3. Le descrizioni e le misure indicate nei listini prezzi e nelle documentazioni tecniche non sono vincolanti finché non vengono confermate espressamente per iscritto. VEGA si riserva il diritto di eseguire modifiche di costruzioni e componenti imposte dal progresso tecnico fino alla fornitura.
4. I prezzi di VEGA si intendono al netto più l’aliquota I.V.A. in vigore. Valgono franco stabilimento e non comprendono spese di imballaggio e nolo, spese postali, assicurazioni e altre spese di spedizione.
5. Se non concordato diversamente, valgono i prezzi indicati nel relativo listino prezzi attuale di VEGA. Se per motivi da imputare al committente, la fornitura di una commessa avviene più di sei mesi dopo la stipulazione del contratto, vale come concordato il listino prezzi in vigore al momento della consegna; se era stato concordato un prezzo diverso dal prezzo di listino, questo prezzo aumenta esattamente in proporzione all’aumento del prezzo di listino.
6. Nel caso in cui modifiche tecniche successive richieste dal cliente comportino spese supplementari per VEGA, tali spese vanno pagate a parte dal cliente.
7. VEGA si riserva i diritti di proprietà e d’autore su preventivi di spesa, disegni ed altri documenti legati all’offerta. L’accesso a tali documenti da parte di terzi è possibile solamente con il consenso di VEGA.

III. Forniture, passaggio del rischio
1. Sono ammesse forniture parziali che comportano per il committente il pagamento in proporzione, ad esclusione del caso in cui la presa in consegna della fornitura parziale dovesse essere inesigibile.
2. Le forniture si effettuano franco stabilimento a spese del committente. Il passaggio al committente del rischio per la merce avviene all’annuncio della disponibilità di spedizione, al più tardi però con la consegna ad uno spedizioniere o ad un vettore. Ciò vale anche nel caso in cui VEGA effettui la fornitura franco di porto o effettui forniture parziali.

IV. Termini di consegna
1. I termini di consegna indicati da VEGA sono senza impegno, salvo siano stati concordati espressamente termini di consegna fissi per singoli contratti. Tali termini sono determinanti solamente nel caso in cui VEGA abbia ricevuto dal committente nel termine convenuto tutti i documenti, le autorizzazioni e i nulla osta, nonché i pagamenti concordati richiesti per l’espletamento dell’ordine.
2. In casi di forza maggiore o di circostanze la cui responsabilità non ricade su VEGA (per es. provvedimenti delle autorità, scioperi, serrate, interruzioni del lavoro, problemi di approvvigionamento, impedimenti del traffico ecc. – anche se insorgono presso subfornitori), i termini di consegna – anche se confermati – si prolungano di conseguenza. Ciò vale anche nel caso in cui le circostanze di cui sopra si manifestino nel corso di una mora già subentrata. Se a causa di tali circostanze la prestazione diventa impossibile o inesigibile per VEGA, viene meno l’obbligo di adempimento di VEGA. Se il ritardo della consegna si protrae per più di un mese, sia VEGA che il committente hanno il diritto di recedere dal contratto in relazione alla parte non ancora adempiuta.
3. Se il committente pretende modifiche della commessa dopo la stipulazione del contratto, tali da influenzare la durata della produzione, i termini di consegna vanno rinegoziati; in caso di dubbio, il termine di consegna si prolunga di conseguenza. Lo stesso vale nel caso in cui il committente non adempia debitamente ai propri obblighi di cooperazione o di pagamento.

V. Pagamenti
1. Se l’adempimento dell’obbligo di pagamento è compromesso da un peggioramento della situazione finanziaria del committente, subentrato o di cui si è avuta conoscenza dopo la stipulazione del contratto – in particolare in caso di presentazione di istanza di fallimento o di protesto cambiario o di assegno –, VEGA ha il diritto di effettuare la fornitura in contrassegno, di richiedere il pagamento anticipato, di trattenere merci non ancora consegnate, nonché di sospendere l’ulteriore espletamento di ordini ancora in corso e di recedere da contratti già stipulati con il committente, nel caso in cui questi non effettui un pagamento anticipato o non fornisca ulteriori garanzie. Rimane riservata la possibilità di far valere ulteriori diritti, in particolare in caso di mora.
2. Il committente può rivendicare il diritto di ritenzione o il diritto di compensazione solamente nel caso in cui ne sia accertata l’indiscutibilità o la validità legale.

VI. Riserva di proprietà
1. La merce consegnata rimane di proprietà di VEGA come merce con riserva di proprietà fino alla riscossione di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dal rapporto d’affari. Ciò vale anche nel caso in cui tutti i crediti, o singoli crediti, siano parte di una fattura aperta e il bilancio sia già stato approvato. Accettazioni, cambiali e assegni si considerano incassati dopo il pagamento irrevocabile.
2. Il committente ha il diritto di rivendere la merce entro i termini delle normali trattazioni commerciali, solo a condizione che ceda sin d’ora a VEGA tutti i crediti nei confronti di clienti o di terzi derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà. Il cliente non è autorizzato a disporre altrimenti della merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare per operazioni di costituzione in pegno o di trasferimento della proprietà a scopo di garanzia.
In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà non sottoposta a trasformazione o dopo lavorazione o unione ad altri oggetti di proprietà esclusiva del committente, il committente cede a VEGA sin da ora l’intero ammontare dei crediti derivanti da tale rivendita. In caso di rivendita da parte del committente di merce soggetta a riserva di proprietà – dopo lavorazione/unione – congiuntamente ad altre merci che non siano di proprietà di VEGA, il committente cede sin d’ora a VEGA i crediti derivanti da tale rivendita per l’ammontare del valore della merce soggetta a riserva di proprietà, con tutti i diritti accessori e in qualità di crediti privilegiati. VEGA accetta la cessione. Se tra il committente ed il suo acquirente esiste un rapporto di conto corrente, la cessione non si estende solamente al saldo, bensì anche all’eventuale eccedenza derivante dal rapporto di conto corrente, esigibile immediatamente senza accertamento e riconoscimento. Il committente continua ad essere autorizzato fino a revoca ad incassare questi crediti anche in seguito alla cessione. È fatto salvo il diritto di VEGA di riscuotere direttamente i crediti; VEGA si obbliga tuttavia a non riscuotere i crediti e a non revocare l'autorizzazione alla riscossione del committente, finché quest’ultimo adempia debitamente ai propri obblighi di pagamento o di altro tipo. VEGA può esigere che il committente le notifichi i crediti ceduti e i relativi debitori, che fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione e i relativi documenti e che notifichi la cessione ai debitori.
Un’eventuale lavorazione o trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà viene eseguita dal committente per conto di VEGA come costruttore, senza che da ciò risultino obblighi per VEGA. In caso di lavorazione, unione, mescolanza o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altre merci che non appartengono a VEGA, VEGA acquista la comproprietà sui nuovi beni in proporzione al valore che la merce soggetta a riserva di proprietà aveva rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione, unione, mescolanza o commistione. Se il committente acquista la proprietà esclusiva sul nuovo bene, si conviene che il committente conceda a VEGA la comproprietà sul bene medesimo in misura pari al valore della merce in riserva di proprietà lavorata, unita, mescolata o commista e che la custodisca gratuitamente per conto di VEGA.
3. Il committente si impegna a vendere la merce fornita da VEGA solamente a patto che si riservi il diritto di proprietà su questa merce fino al completo pagamento del prezzo di vendita e concorda che al posto della riserva di proprietà, nel caso in cui questa si estingua in seguito a rivendita, unione, lavorazione o commistione, subentri la proprietà sul nuovo bene o sul credito risultante.
4. In caso di mora o di presentazione di un’istanza di apertura della procedura fallimentare relativa al patrimonio del committente, VEGA ha il diritto di pretendere l’immediata restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà. Il ritiro della merce soggetta a riserva di proprietà non è da intendersi come scioglimento del contratto. Contemporaneamente sono immediatamente esigibili i crediti a tempo determinato. Le cambiali accettate vanno onorate in modo indipendente dalla propria scadenza dietro pagamento in contanti.
5. Accessi di terzi a merci soggette a riserva di proprietà o a crediti subentrati al loro posto vanno comunicati immediatamente a VEGA dal committente, allegando i relativi documenti.

VII. Garanzia e responsabilità
1. Per vizi della cosa e vizi giuridici VEGA fornisce la garanzia di seguito descritta, ad esclusione di ulteriori diritti.
2. I pezzi risultati difettosi dopo il trapasso del rischio vengono riparati o sostituiti a discrezione di VEGA. Le denunce dei vizi e i reclami vanno presentati tempestivamente per iscritto. I pezzi sostituiti diventano di proprietà di VEGA e vanno restituiti su richiesta.
3. Il normale periodo di garanzia ha una durata di 24 mesi. Per i pezzi sostituiti o riparati il periodo di garanzia ha una durata di 6 mesi, ma si estende come minimo fino alla scadenza del periodo di garanzia originario per l’oggetto della fornitura.
4. In caso di sostituzione, VEGA si assume le spese per il pezzo sostituito, comprese le spese di spedizione al luogo di consegna concordato originariamente nel contratto, ma non i costi di smontaggio e montaggio o altri oneri. Se su richiesta del committente la spedizione avviene ad un'altra destinazione o in caso di prestazioni di VEGA in loco, i costi supplementari che ne derivano sono a carico del committente.
5. Se la riparazione o la sostituzione non dovessero essere possibili, dovessero fallire come minimo per due volte o se non dovessero avvenire nonostante la fissazione di un termine adeguato, il cliente ha il diritto di richiedere una riduzione di prezzo, la rescissione del contratto o il risarcimento del danno. L’esercizio del diritto al risarcimento del danno presuppone che il committente dimostri una colpa di VEGA.
6. VEGA non si assume alcuna responsabilità per vizi o danni risultanti senza colpa di VEGA da uso improprio o inidoneo, montaggio oppure messa in servizio errati, sollecitazione eccessiva, usura naturale, trattamento errato o negligente, mezzi di esercizio non idonei, influssi chimici, abrasivi, elettrochimici o elettrici (a condizione che non siano presupposti contrattualmente).
7. È esclusa la responsabilità per risarcimento del danno, nella misura in cui è consentito dalla legge. VEGA non risponde di danni che sono da ricondurre a dolo o colpa grave, a meno che non si tratti di violazione colposa di un obbligo cardinale e/o riguardi un proprietario o un dirigente dell’azienda. Questa esclusione di responsabilità non si estende ai casi in cui vizi della cosa o vizi giuridici in seguito a violazioni di dovere colpose causino morte o lesioni all’integrità fisica o alla salute.
8. La responsabilità di VEGA è limitata al valore netto delle merci oggetto della fornitura di cui fa parte l’oggetto viziato e si limita ai danni tipici che possono verificarsi prevedibilmente.
9. VEGA non risponde per danni risultanti dalla comunicazione incompleta o inesatta delle condizioni ambiente o di esercizio del luogo d’impiego o dei prodotti da misurare che esercitano un influsso sulla funzionalità dei prodotti ed in particolare degli strumenti di misura di VEGA.

VIII. Riservatezza, diritti di protezione
1. Le parti si impegnano reciprocamente alla massima riservatezza nei confronti di terzi. In particolare il committente ha l’obbligo di trattare con la massima riservatezza tutti i segreti industriali ed aziendali, processi di produzione, dati di fatto commerciali e aziendali, documenti e informazioni relativi a VEGA di cui viene a conoscenza in occasione della stipulazione del contratto, nonché di impedirne l’accesso a terzi.
2. Gli obblighi sopra menzionati sono imposti da entrambe le parti anche ai propri collaboratori e a terzi coinvolti in maniera determinante nella commessa.
3. VEGA si riserva i diritti d’autore su tutti i campioni, preventivi di spesa, disegni, schizzi e informazioni di qualsiasi altro tipo – anche in forma elettronica. Il committente è autorizzato a far uso di questi e di tutti gli altri diritti di protezione collegati all’oggetto della fornitura solo nella misura stabilita dal contratto, non li può cedere a terzi o realizzarli.
4. VEGA assicura di poter disporre di tutti i diritti di protezione connessi all’oggetto della fornitura. Il committente informerà immediatamente VEGA nel caso in cui sia chiamato a rispondere da terzi per supposta violazione di diritti di protezione o nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni dei diritti di protezione di VEGA da parte di terzi.
5. Nel caso in cui nell’ambito di un’indizione di gara vengano consegnate elaborazioni tecniche al committente e la relativa commessa non venga attribuita a VEGA, tali elaborazioni vanno restituite immediatamente ed è fatto divieto di renderle accessibili a terzi.

IX. Varie
Per avere validità, clausole annesse al contratto o integrazioni di queste condizioni necessitano della forma scritta. Il luogo d’adempimento è Schiltach. Il foro competente è Milano, a scelta di VEGA anche la sede principale del committente. Vale esclusivamente il diritto italiano. Si esclude esplicitamente la validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Se una disposizione delle seguenti condizioni dovesse essere invalida, sarà sostituita dalla relativa disposizione del Codice civile/Codice commerciale tedesco (BGB/HGB).

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Condizioni generali di fornitura - Italia
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