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Condizioni generali di vendita

VEGA Messtechnik AG - Svizzera

Disposizioni generali
Tutte le offerte, le accettazioni di ordini e le forniture della VEGA Messtechnik AG (denominata di seguito VEGA) avvengono esclusivamente in base alle seguenti condizioni.

1. Offerte
a) Le offerte non sono vincolanti, a meno che VEGA non le dichiari espressamente vincolanti per iscritto. Con la presentazione dell’offerta, come pure con la conferma d’ordine e la fattura, è esclusa, nella misura in cui ciò è consentito dalla legge, l’applicazione di eventuali condizioni d’acquisto del committente in contrasto con le condizioni di vendita, fornitura e pagamento di VEGA, anche senza un espresso riferimento nell’offerta. Senza l’espresso riconoscimento scritto di VEGA, le condizioni contrastanti non possono comunque limitare in alcun caso la riserva di proprietà di VEGA (§ 5).
b) L’efficacia delle commesse è subordinata alla conferma da parte di VEGA. In casi particolari VEGA si riserva il diritto di rifiutare commesse o di richiedere garanzie. Il committente non può recedere da contratti che hanno acquistato efficacia in seguito alla conferma da parte di VEGA senza il consenso di VEGA. Modifiche di carattere tecnico richieste successivamente dal committente autorizzano VEGA alla modifica del prezzo in base ai maggiori oneri derivanti da tali modifiche.
c) Le descrizioni, le immagini e le misure indicate nei listini prezzi e nelle documentazioni tecniche non sono vincolanti finché non vengono confermate e fissate espressamente per iscritto. VEGA si riserva il diritto di eseguire modifiche di costruzioni e componenti imposte dal progresso tecnico fino al momento della fornitura.

2. Prezzi
a) Se non concordato diversamente nel caso specifico, i prezzi di VEGA valgono franco stabilimento e non comprendono spese di imballaggio e nolo, nonché l’aliquota I.V.A. in vigore al momento della consegna.
b) Per tutte le offerte e le conferme d’ordine valgono i prezzi indicati nei relativi listini prezzi VEGA in vigore. Per le commesse la cui consegna è richiesta dal cliente più di sei mesi dopo la stipulazione del contratto, vale il listino prezzi in vigore al momento della consegna.

3. Consegna e ritiro, cessione del rischio
a) I termini di consegna non sono vincolanti, a meno che non vengano confermati per iscritto. Se il committente deve predisporre dei documenti o se è richiesto il pagamento di un acconto, il termine di consegna decorre non prima del loro ricevimento.
b) In caso di mora nella consegna di VEGA, il committente può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo solo dopo la concessione per iscritto di proroga adeguata. Il termine di consegna si prolunga però di conseguenza nel caso in cui le cause del ritardo siano estranee a VEGA. Se non concordato diversamente, VEGA stabilisce il tipo e la modalità di spedizione. Il passaggio del rischio al committente avviene con la consegna ad uno spedizioniere o ad un vettore. Se la spedizione viene ritardata su richiesta del committente o per sua colpa, la merce viene custodita presso VEGA a spese, rischio e pericolo del committente. In questo caso l’annuncio della disponibilità di spedizione equivale alla spedizione. Il committente ha l’obbligo di prendere in consegna la merce, in caso di mancata presa in consegna VEGA è autorizzata a pretendere il risarcimento del danno nella misura stabilita dalla legge.

4. Condizioni di pagamento
a) Il pagamento di tutte le fatture di VEGA deve essere effettuato al netto entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo siano state indicate altre condizioni di pagamento nella conferma dell’ordine.
b) In caso di mora nel pagamento, VEGA è autorizzata a richiedere il pagamento con un’indennità di mora. Il tasso applicato per il calcolo di quest’indennità di mora è pari al tasso di sconto della Banca nazionale svizzera maggiorato del 2%. Per le ingiunzioni di pagamento VEGA può addebitare tasse d’ingiunzione. Tutti i costi risultanti dalla mora nel pagamento sono a carico del committente.
c) In caso di mora nel pagamento per gravi motivi (come protesto di assegni – anche presso terzi – provvedimenti di esecuzione forzata, domande di ammissione alla procedura di concordato e fallimento), VEGA ha il diritto di recedere da tutti i contratti esistenti prima del loro adempimento, di richiedere il pagamento dei danni risultanti e di esigere l’immediato pagamento dell’intero credito. Non sono ammessi diritti di compensazione, salvo il caso in cui sia accertata l’indiscutibilità o la validità legale dei crediti in contropartita.

5. Riserva di proprietà
a) VEGA si riserva il diritto di proprietà su tutte le forniture fino al completo pagamento di tutti i crediti – compresi quelli accessori. Per le fatture correnti la riserva di proprietà vale come garanzia per la richiesta di saldo di VEGA.
b) È consentito al committente di rivendere la merce fornita da VEGA singolarmente o dopo lavorazione entro i termini di una normale trattazione commerciale. In ogni caso il committente cede a VEGA tutti i diritti di credito nei confronti di terzi derivanti da tale rivendita, senza che nel singolo caso siano necessari un particolare avviso o una particolare dichiarazione.
Nel caso in cui il committente ceda ad una banca a titolo di garanzia i crediti derivanti dalla rivendita di merci fornite da VEGA, il committente ha l’obbligo di informare la banca della cessione anticipata a VEGA.
c) In caso di installazione, lavorazione, mescolanza o commistione di merci di qualsiasi tipo fornite da VEGA (merce soggetta a riserva di proprietà) insieme ad altre merci, il committente non acquista la proprietà proporzionale sul nuovo bene risultante. A garanzia del proprio diritto di proprietà, VEGA si riserva di partecipare al realizzo del nuovo bene risultante in proporzione alla propria quota, oppure di smontare gli apparecchi forniti e installati, se questi consentono un realizzo economicamente ragionevole, senza che da ciò risultino obblighi per VEGA.
d) I ritorni di merce già installata possono essere accreditati solamente al valore corrente, lo stesso vale per apparecchi costruiti in base ai dati forniti dal committente, in particolare elettrodi. Se le garanzie di VEGA derivanti da riserva di proprietà semplice e prorogata su merci, merci già installate e crediti superano di oltre il 20% i crediti di VEGA, lo svincolo delle garanzie in eccesso avviene a scelta di VEGA.
e) Il committente ha il diritto alla riscossione dei propri crediti fintantoché adempie ai propri obblighi nei confronti di VEGA. Tuttavia, nel caso in cui VEGA sia costretta all’esercizio della riserva di proprietà, il committente ha l’obbligo di facilitare o mettere in atto tutte le misure necessarie per consentire a VEGA di attuare i propri diritti, come l’autorizzazione al libero accesso ai propri locali aziendali e la notificazione dei propri debitori riforniti con prodotti di VEGA.
f) Esecuzioni forzate e pignoramenti di merci soggette a riserva di proprietà e crediti vanno comunicati immediatamente a VEGA, cui vanno forniti anche tutti i documenti necessari per presentare il ricorso.

6. Responsabilità per i vizi della cosa
a) VEGA è responsabile per i propri prodotti in base alle disposizioni di legge, a condizione che anche il committente metta in atto tutte le misure volte a limitare un eventuale danno. Per i vizi di cui è responsabile il subfornitore, VEGA può assumersi la responsabilità solamente in base alle condizioni del subfornitore.
b) Le denunce dei vizi vanno presentate immediatamente dopo l’accertamento.
c) VEGA è legittimata ad eliminare i vizi accertati a discrezione tramite riparazione o ritiro e sostituzione gratuiti. Sono esclusi altri diritti nella misura in cui ciò è consentito dalla legge.
d) L’uso improprio, in particolare la mancata osservanza delle indicazioni di carattere tecnico e le modifiche arbitrarie, determina il venir meno della responsabilità per i vizi della cosa da parte di VEGA. In questi casi VEGA è autorizzata ad addebitare al committente i costi di riparazione che ne derivano.
e) Sono esclusi diritti al risarcimento del danno per azioni illecite e violazioni del contratto, nella misura in cui ciò è consentito dalla legge. Ciò vale anche per gli ausiliari di VEGA nell’ambito dell’obbligo di cura e di assistenza.

7. Informazioni tecniche / segretezza
a) Se la costruzione di un apparecchio VEGA richiede la fornitura di informazioni tecniche da parte del committente, VEGA si impegna a tenerle segrete e ad utilizzarle solamente per questa commessa. Nel caso in cui per un’indizione di gara VEGA esegua elaborazioni tecniche e la relativa commessa non venga attribuita a VEGA, tali elaborazioni vanno restituite a VEGA ed è fatto divieto di utilizzarle nei confronti di terzi.
b) Tutti i disegni, i campioni e i progetti creati da VEGA sono di proprietà di VEGA e non è consentito né utilizzarli diversamente né renderli pubblici senza specifica autorizzazione.

8. Generalità
a) A i tutti i contratti stipulati con VEGA si applica esclusivamente il diritto svizzero. Il luogo d’adempimento di fornitura e prestazioni è Pfäffikon ZH.
b) Il foro competente è il Tribunale distrettuale di Pfäffikon.
c) L’eventuale dichiarazione di inefficacia passata in giudicato di una clausola del presente contratto non pregiudica l’efficacia delle altre clausole.
d) Laddove singole clausole non siano applicabili a contratti con persone private, queste vengono sostituite dalle relative norme di legge, senza che ciò comporti l’annullamento delle ulteriori clausole.


VEGA Messtechnik AG, Pfäffikon ZH, 1° giugno 2010